Come si registra il pagamento continuato del salario in caso di infortunio?

La legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) copre i rischi in caso di infortuni professionali e non professionali nonché di malattie professionali. Si assume le spese di cura, compensa le perdite di guadagno e versa le rendite di invalidità e per superstiti.

Sono infortuni professionali quelli occorsi nell’azienda nell’eseguire lavori, durante le pause oppure sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (art. 7 LAINF). Sono infortuni non professionali quelli che si verificano nel tempo libero (art. 8 LAINF).

Gli occupati a tempo parziale che lavorano meno di otto ore a settimana per un datore di lavoro devono essere assicurati obbligatoriamente solo contro gli infortuni professionali.

In caso di congedo non pagato o di cessazione del rapporto di lavoro l’assicurazione rimarrà valida per 31 giorni per l'infortunio non professionale. La collaboratrice o il collaboratore uscente deve includere la copertura infortuni nella cassa malati o prolungarla per un periodo massimo di sei mesi stipulando un’assicurazione mediante convenzione. Il datore di lavoro ha il dovere di informare al riguardo la collaboratrice o il collaboratore.

Stipulando l’assicurazione contro gli infortuni la responsabilità del datore di lavoro per lesioni corporali e per le loro conseguenze decade in larga misura. Oltre al termine di attesa di 2 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare il salario oltre le prestazioni della LAINF solo nei due casi seguenti:

  1. In caso di infortunio professionale di una/un dipendente con obblighi di assistenza il datore di lavoro deve continuare a versare l’intero salario lordo per la durata dell’infortunio secondo la scala bernese (art. 25 cpv. 3 CCNL). Per le prestazioni complementari secondo il CCNL è possibile stipulare un’assicurazione complementare facoltativa.
  2. Il salario lordo concordato supera il salario massimo LAINF.

Le prestazioni assicurative devono essere anticipate dal datore di lavoro.

Registrazione dei giorni di infortunio

  1. Nella banca dati dei collaboratori oppure nella lista di controllo «Elaborazione dei salari» aprire la voce di menu «Assenze/Servizi» per la/il dipendente interessato.
  2. Cliccando sull’icona «+» è possibile creare una nuova maschera di registrazione.
  3. Inserire il periodo dell’incapacità lavorativa in base a quanto indicato sul certificato medico oppure, se non è disponibile un certificato medico, in base all’effettiva assenza.
  4. Vi consigliamo di specificare sotto Osservazione se è disponibile o meno un certificato medico.
  5. Selezionare il tipo di assenza «Infortunio».
  6. In caso di infortunio professionale con obbligo di assistenza, selezionare il tipo di assenza «IP con obbligo di assistenza», mentre in caso di infortunio non professionale o di infortunio professionale senza obbligo di assistenza selezionare «INP o IP senza obbligo di assistenza».
  7. Selezionare il periodo di assenza. In caso di incapacità lavorativa parziale va indicato mattino o pomeriggio. Inserire il grado di incapacità lavorativa riportato sul certificato medico. Se il campo viene lasciato vuoto, si considera un’incapacità lavorativa del 100%.
  8. Selezionare «Sovrascrivere le voci nel piano di servizio».

Visualizzazione e calcolo della compensazione del salario in caso di infortunio

I dati registrati alla voce «Assenze/Servizi» sono limitati al mese di salario corrente e visualizzati direttamente nel conteggio salari. Il salario confluisce nel conteggio secondo le disposizioni dell’art. 25 CCNL. Le incapacità lavorative parziali vengono convertite in giorni interi, esempio: 10 giorni di incapacità lavorativa al 50% vengono indicati nel conteggio del salario come cinque giorni di infortunio.

In caso di incapacità lavorativa superiore a tre mesi, vi rimandiamo al promemoria «Incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio» della cassa pensione e, nel caso in cui vengano corrisposti assegni familiari, al retro della decisione relativa all’assegno.

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