Il pagamento continuato del salario in caso di malattia non è disciplinato in modo sufficiente nella legge (LAMal). L’art. 23 CCNL colma la lacuna per l’industria alberghiera e della ristorazione.
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia a favore del personale dipendente che copra l’80% del salario lordo per 720 su un periodo di 900 giorni consecutivi. Durante il termine di attesa definito nella polizza assicurativa, il datore di lavoro deve versare l’88% del salario lordo. Vengono aggiunti al termine di attesa tutti i giorni di malattia della collaboratrice o del collaboratore per anno di lavoro o anno civile documentati da un certificato medico.
Se all’inizio del contratto la collaboratrice o il collaboratore è malata/o, la data di entrata viene prorogata al giorno in cui la collaboratrice o il collaboratore comincia a lavorare.
L’obbligo di pagare il salario decade se la compagnia assicurativa si rifiuta di versare la prestazione perché la collaboratrice o il collaboratore non soddisfa le condizioni previste dall’assicurazione. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario ai sensi dell’art. 324a CO. Si applica la scala bernese.
Le prestazioni assicurative devono essere anticipate dal datore di lavoro.
Registrazione dei giorni di malattia
- Nella banca dati dei collaboratori oppure nella lista di controllo «Elaborazione dei salari» aprire la voce di menu «Assenze/Servizi» per la/il dipendente interessata/o.
- Cliccando sull’icona «+» è possibile creare una nuova maschera di registrazione.
- Inserire il periodo dell’incapacità lavorativa in base a quanto indicato sul certificato medico oppure, se non è disponibile un certificato medico, in base all’effettiva assenza.
- Vi consigliamo di specificare sotto Osservazione se è disponibile o meno un certificato medico.
- Selezionare il tipo di assenza «Malato».
- Selezionare il tipo di assenza «Malattia» oppure, nel caso di assenze dovute a gravidanza, «Gravidanza» (effetto sulla riduzione delle vacanze, che con miruSocial avviene totalmente in automatico).
- Selezionare il periodo di assenza. In caso di incapacità lavorativa parziale va indicato mattino o pomeriggio. Inserire il grado di incapacità lavorativa riportato sul certificato medico. Se il campo viene lasciato vuoto, si considera un’incapacità lavorativa del 100%.
- Selezionare «Sovrascrivere le voci nel piano di servizio».
Visualizzazione e calcolo della compensazione del salario in caso di malattia
I dati registrati alla voce «Assenze/Servizi» sono limitati al mese di salario corrente e visualizzati direttamente nel conteggio salari. Il salario viene ridotto secondo quanto stabilito dall’art. 23 CCNL. Le incapacità lavorative parziali vengono convertite in giorni interi, esempio: 10 giorni di malattia al 50% vengono indicati nel conteggio del salario come cinque giorni di malattia.
In caso di incapacità lavorativa superiore a tre mesi, vi rimandiamo al promemoria «Incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio» della cassa pensione e, nel caso in cui vengano corrisposti assegni familiari, al retro della decisione relativa all’assegno.