La legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) copre i rischi in caso di infortuni professionali e non professionali nonché di malattie professionali. Si assume le spese di cura, compensa le perdite di guadagno e versa le rendite di invalidità e per superstiti.
Sono infortuni professionali quelli occorsi nell’azienda nell’eseguire lavori, durante le pause oppure sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (art. 7 LAINF). Sono infortuni non professionali quelli che si verificano nel tempo libero (art. 8 LAINF).
Gli occupati a tempo parziale che lavorano meno di otto ore a settimana per un datore di lavoro devono essere assicurati obbligatoriamente solo contro gli infortuni professionali.
In caso di congedo non pagato o di cessazione del rapporto di lavoro l’assicurazione rimarrà valida per 31 giorni per l'infortunio non professionale. La collaboratrice o il collaboratore uscente deve includere la copertura infortuni nella cassa malati o prolungarla per un periodo massimo di sei mesi stipulando un’assicurazione mediante convenzione. Il datore di lavoro ha il dovere di informare al riguardo la collaboratrice o il collaboratore.
Stipulando l’assicurazione contro gli infortuni la responsabilità del datore di lavoro per lesioni corporali e per le loro conseguenze decade in larga misura. Oltre al termine di attesa di 2 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare il salario oltre le prestazioni della LAINF solo nei due casi seguenti:
- In caso di infortunio professionale di una/un dipendente con obblighi di assistenza il datore di lavoro deve continuare a versare l’intero salario lordo per la durata dell’infortunio secondo la scala bernese (art. 25 cpv. 3 CCNL). Per le prestazioni complementari secondo il CCNL è possibile stipulare un’assicurazione complementare facoltativa.
- Il salario lordo concordato supera il salario massimo LAINF.
Le prestazioni assicurative devono essere anticipate dal datore di lavoro.
Registrazione dei giorni di infortunio
- Nella banca dati dei collaboratori oppure nella lista di controllo «Elaborazione dei salari» aprire la voce di menu «Assenze/Servizi» per la/il dipendente interessato.
- Cliccando sull’icona «+» è possibile creare una nuova maschera di registrazione.
- Inserire il periodo dell’incapacità lavorativa in base a quanto indicato sul certificato medico oppure, se non è disponibile un certificato medico, in base all’effettiva assenza.
- Vi consigliamo di specificare sotto Osservazione se è disponibile o meno un certificato medico.
- Selezionare il tipo di assenza «Infortunio».
- In caso di infortunio professionale con obbligo di assistenza, selezionare il tipo di assenza «IP con obbligo di assistenza», mentre in caso di infortunio non professionale o di infortunio professionale senza obbligo di assistenza selezionare «INP o IP senza obbligo di assistenza».
- Selezionare il periodo di assenza. In caso di incapacità lavorativa parziale va indicato mattino o pomeriggio. Inserire il grado di incapacità lavorativa riportato sul certificato medico. Se il campo viene lasciato vuoto, si considera un’incapacità lavorativa del 100%.
- Selezionare «Sovrascrivere le voci nel piano di servizio».
Visualizzazione e calcolo della compensazione del salario in caso di infortunio
I dati registrati alla voce «Assenze/Servizi» sono limitati al mese di salario corrente e visualizzati direttamente nel conteggio salari. Il salario confluisce nel conteggio secondo le disposizioni dell’art. 25 CCNL. Le incapacità lavorative parziali vengono convertite in giorni interi, esempio: 10 giorni di incapacità lavorativa al 50% vengono indicati nel conteggio del salario come cinque giorni di infortunio.
In caso di incapacità lavorativa superiore a tre mesi, vi rimandiamo al promemoria «Incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio» della cassa pensione e, nel caso in cui vengano corrisposti assegni familiari, al retro della decisione relativa all’assegno.