Il salario di modesta entità è una retribuzione annua ridotta per la quale, a determinate condizioni, non è necessario versare i contributi AVS, AI, IPG e AD. Questa regolamentazione riduce gli oneri amministrativi per i piccoli impieghi e i lavori occasionali. Esistono tuttavia importanti eccezioni che i datori di lavoro e i collaboratori dovrebbero conoscere.
Presupposti
Affinché un salario possa essere considerato un salario di modesta entità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il salario annuo non supera il limite salariale legale per datore di lavoro.
- La collaboratrice o il collaboratore non richiede il prelievo dei contributi.
- L’attività svolta non rientra in una delle eccezioni previste dalla legge.
Che cosa si intende per salario di modesta entità?
Un salario è considerato di modesta entità se l’importo percepito da un singolo datore di lavoro durante un anno civile è pari a CHF 2'500 o inferiore.
In questo caso, in linea di principio, non devono essere conteggiati contributi AVS, AI, IPG e AD.
Se il limite salariale viene superato, i contributi alle assicurazioni sociali sono dovuti sull’intero salario. A tal fine, tutte le retribuzioni versate dallo stesso datore di lavoro devono essere sommate.
Quando devono essere versati contributi nonostante il salario di modesta entità?
Il collaboratore richiede il conteggio dei contributi
I collaboratori possono richiedere espressamente che i contributi AVS, AI, IPG e AD vengano conteggiati anche se il salario è inferiore a CHF 2'500. È sufficiente una comunicazione informale.
Attività svolte presso economie domestiche private
Per le persone che lavorano in economie domestiche private, i contributi alle assicurazioni sociali devono in linea di principio essere sempre conteggiati.
Fa eccezione il caso dei giovani fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il 25° anno di età. Per i cosiddetti lavori «paghetta», i contributi possono non essere dovuti se il salario annuo per datore di lavoro non supera CHF 750.
Attività nel settore artistico e culturale
Per determinati datori di lavoro del settore culturale e dei media, i contributi alle assicurazioni sociali devono essere conteggiati indipendentemente dall’importo del salario.
Tra questi rientrano, ad esempio:
- produttori di danza e teatro;
- orchestre;
- cori;
- produttori fonografici e audiovisivi;
- radio e televisioni;
- media elettronici e stampa;
- aziende di design;
- musei;
- scuole del settore artistico.
Promemoria 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD sui salari di poco conto
link Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti