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Quali salari minimi si applicano secondo il contratto collettivo nazionale (CCNL) nel 2026?

  • Aggiornato

In questo articolo sono riportati i salari minimi validi secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il 2026. I salari minimi sono validi dal 1° gennaio 2026 e, per le aziende stagionali, a partire dalla stagione estiva 2026.

Salari minimi secondo il CCNL per il 2026

Panoramica dei salari minimi 2026

CategoriaQualificaSalario mensile lordo42 ore/ settimana43.5 ore/ settimana45 ore/ settimana
Cat. IaCollaboratori senza apprendistatoCHF 3'713.00CHF 20.40CHF 19.65CHF 19.04
Cat. IbCollaboratori senza apprendistato che hanno concluso con successo una formazione ProgressoCHF 3'943.00CHF 21.66CHF 20.86CHF 20.22
Cat. IICollaboratori che hanno concluso una formazione professionale iniziale di 2 anni con certificato federale di formazione pratica (CFP) o una formazione equivalenteCHF 4'070.00CHF 22.36CHF 21.53CHF 20.87
Cat. IIIaCollaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) o una formazione equivalenteCHF 4'528.00CHF 24.88CHF 23.96CHF 23.22
Cat. IIIbCollaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) o una formazione equivalente e 6 giorni di formazione continua specifica della professione ai sensi dell’art. 19 CCNLCHF 4'635.00CHF 25.47CHF 24.52CHF 23.77
Cat. IVCollaboratori con esame di professione secondo l’art. 27 lett. a LFPrCHF 5'293.00CHF 29.08CHF 28.01CHF 27.14

Nota: i salari orari indicati sono calcolati senza supplementi per giorni festivi, vacanze e tredicesima mensilità.

Riduzioni durante il periodo di introduzione

Mediante accordo scritto nel contratto di lavoro, il salario minimo delle categorie Ia e Ib può essere ridotto al massimo dell’8 % durante un periodo di introduzione.

CategoriaSalario mensile lordo con riduzione42 ore/settimana43.5 ore/settimana45 ore/settimana
Cat. IaCHF 3'415.95CHF 18.77CHF 18.07CHF 17.52
Cat. IbCHF 3'627.55CHF 19.93CHF 19.19CHF 18.60

Il periodo di introduzione è di massimo 12 mesi se il collaboratore non ha mai lavorato in precedenza per almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al CCNL. In caso contrario, e per ogni ulteriore assunzione, il periodo di introduzione è di massimo 3 mesi.

In caso di primo impiego presso un’azienda assoggettata al CCNL, anche il salario minimo delle categorie II e IIIa può essere ridotto al massimo dell’8 %, mediante accordo scritto nel contratto di lavoro, durante un periodo di introduzione di massimo 3 mesi.

CategoriaSalario mensile lordo con riduzione42 ore/settimana43.5 ore/settimana45 ore/settimana
Cat. IICHF 3'744.40CHF 20.57CHF 19.81CHF 19.20
Cat. IIIaCHF 4'165.75CHF 22.89CHF 22.04CHF 21.36

La possibilità di ridurre il salario delle categorie II e IIIa può essere applicata una sola volta nel corso della vita professionale di un collaboratore.

Eccezioni ai salari minimi delle categorie I–IV

I salari minimi delle categorie I–IV non si applicano ai seguenti gruppi di persone:

  • Collaboratori che non hanno ancora compiuto 18 anni: salario liberamente concordabile.
  • Collaboratori di età superiore ai 18 anni immatricolati presso un istituto di formazione svizzero e che seguono una formazione a tempo pieno: salario liberamente concordabile.
  • Collaboratori con capacità lavorativa ridotta provenienti da programmi statali o autorizzati dallo Stato di reintegrazione o incentivazione: salario liberamente concordabile.

Praticanti ai sensi dell’art. 11 CCNL

Salario mensile lordo42 ore/settimana43.5 ore/settimana45 ore/settimana
CHF 2'390.00CHF 13.13CHF 12.65CHF 12.26

Accordo salariale particolare ai sensi dell’art. 15 cifra 7 CCNL

Per i collaboratori il cui salario mensile lordo senza tredicesima mensilità ammonta ad almeno CHF 6'750.00, l’indennizzo delle ore supplementari può essere concordato liberamente mediante contratto di lavoro scritto, nel rispetto delle disposizioni di legge, ad esempio prevedendo contrattualmente l’esclusione dell’indennizzo delle ore supplementari.

Tredicesima mensilità

I collaboratori hanno diritto alla tredicesima mensilità fin dall’inizio del rapporto di lavoro, a condizione che il periodo di prova sia superato. La tredicesima mensilità corrisponde all’8.33 %.

Fonte: GastroSuisse