Come si registra il pagamento continuato del salario in caso di malattia?

Il pagamento continuato del salario in caso di malattia non è disciplinato in modo sufficiente nella legge (LAMal). L’art. 23 CCNL colma la lacuna per l’industria alberghiera e della ristorazione.

Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia a favore del personale dipendente che copra l’80% del salario lordo per 720 su un periodo di 900 giorni consecutivi. Durante il termine di attesa definito nella polizza assicurativa, il datore di lavoro deve versare l’88% del salario lordo. Vengono aggiunti al termine di attesa tutti i giorni di malattia della collaboratrice o del collaboratore per anno di lavoro o anno civile documentati da un certificato medico.

Se all’inizio del contratto la collaboratrice o il collaboratore è malata/o, la data di entrata viene prorogata al giorno in cui la collaboratrice o il collaboratore comincia a lavorare.

L’obbligo di pagare il salario decade se la compagnia assicurativa si rifiuta di versare la prestazione perché la collaboratrice o il collaboratore non soddisfa le condizioni previste dall’assicurazione. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario ai sensi dell’art. 324a CO. Si applica la scala bernese.

Le prestazioni assicurative devono essere anticipate dal datore di lavoro.

Registrazione dei giorni di malattia

  1. Nella banca dati dei collaboratori oppure nella lista di controllo «Elaborazione dei salari» aprire la voce di menu «Assenze/Servizi» per la/il dipendente interessata/o.
  2. Cliccando sull’icona «+» è possibile creare una nuova maschera di registrazione.
  3. Inserire il periodo dell’incapacità lavorativa in base a quanto indicato sul certificato medico oppure, se non è disponibile un certificato medico, in base all’effettiva assenza.
  4. Vi consigliamo di specificare sotto Osservazione se è disponibile o meno un certificato medico.
  5. Selezionare il tipo di assenza «Malato».
  6. Selezionare il tipo di assenza «Malattia» oppure, nel caso di assenze dovute a gravidanza, «Gravidanza» (effetto sulla riduzione delle vacanze, che con miruSocial avviene totalmente in automatico).
  7. Selezionare il periodo di assenza. In caso di incapacità lavorativa parziale va indicato mattino o pomeriggio. Inserire il grado di incapacità lavorativa riportato sul certificato medico. Se il campo viene lasciato vuoto, si considera un’incapacità lavorativa del 100%.
  8. Selezionare «Sovrascrivere le voci nel piano di servizio».

Visualizzazione e calcolo della compensazione del salario in caso di malattia

I dati registrati alla voce «Assenze/Servizi» sono limitati al mese di salario corrente e visualizzati direttamente nel conteggio salari. Il salario viene ridotto secondo quanto stabilito dall’art. 23 CCNL. Le incapacità lavorative parziali vengono convertite in giorni interi, esempio: 10 giorni di malattia al 50% vengono indicati nel conteggio del salario come cinque giorni di malattia.

In caso di incapacità lavorativa superiore a tre mesi, vi rimandiamo al promemoria «Incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio» della cassa pensione e, nel caso in cui vengano corrisposti assegni familiari, al retro della decisione relativa all’assegno.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0