Questa guida è rivolta ai datori di lavoro e agli utenti di MiruSocial che continuano a impiegare una persona dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Spiega in modo chiaro quali sono gli effetti sull’AVS, sulle assicurazioni e sulla rendita di vecchiaia, nonché quali impostazioni sono rilevanti nel sistema.
Principi di base sulla prosecuzione dell’attività dopo l’età di riferimento
La prosecuzione dell’attività dopo il raggiungimento dell’età di riferimento è consentita.
Dalla riforma AVS 21, i contributi AVS versati dopo l’età di riferimento possono influire sull’importo della rendita di vecchiaia.
È ora possibile rinunciare volontariamente alla franchigia AVS.
In determinate condizioni, contributi AVS aggiuntivi possono comportare un aumento della rendita di vecchiaia.
Comprendere la franchigia AVS
La franchigia AVS ammonta a:
CHF 1’400 al mese oppure
CHF 16’800 all’annoSui redditi fino a tale importo non vengono prelevati contributi AVS.
La franchigia si applica per ogni datore di lavoro.
In presenza di più rapporti di lavoro, la franchigia si applica separatamente per ciascun datore di lavoro.
Rinuncia alla franchigia AVS
Le pensionate e i pensionati che continuano a lavorare possono rinunciare volontariamente alla franchigia AVS.
In caso di rinuncia alla franchigia, anche i redditi più bassi sono interamente soggetti all’AVS.
Questi contributi aggiuntivi possono:
colmare precedenti lacune contributive oppure
migliorare il reddito annuo medio determinante.
Ciò può portare a una rendita di vecchiaia più elevata.
Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia
I contributi AVS aggiuntivi non vengono considerati automaticamente.
Un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia avviene solo su richiesta.
La richiesta deve essere presentata al reparto rendite di GastroSocial.
Il nuovo calcolo è possibile una sola volta.
La richiesta può essere presentata al più tardi entro il compimento del 70° anno di età.
Chi percepisce già la rendita massima:
scala di rendita 44 e
reddito annuo medio di almeno CHF 88’200 non può beneficiare di un nuovo calcolo.
Termini per la rinuncia alla franchigia
La decisione deve essere comunicata al datore di lavoro:
al più tardi con il versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Le modifiche sono possibili solo:
al più tardi con il versamento del primo salario di un nuovo anno.
La decisione si applica sempre per ciascun datore di lavoro.
Impostazioni AVS nel programma di salario MiruSocial
Aprire l’anagrafica del collaboratore.
Accedere a Componenti salariali / Salario lordo.
Attivare l’opzione Ignorare importo libero AVS in caso di rinuncia alla franchigia.
Nota:
L’impostazione Ignorare la franchigia AVS è consentita solo dal 1° gennaio oppure dalla data di riferimento.
Assicurazione contro la disoccupazione
Dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, l’assicurazione contro la disoccupazione decade.
Non vengono più prelevati contributi AD.
Ciò vale anche in caso di prosecuzione dell’attività dopo il pensionamento.
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia rimane obbligatoria.
I premi sono ripartiti:
per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del collaboratore.
Questa regolamentazione si basa sull’art. 23 cpv. 2 del CCNL.
Assicurazione contro gli infortuni IP e INP
L’assicurazione contro gli infortuni è composta da:
assicurazione contro gli infortuni professionali IP
assicurazione contro gli infortuni non professionali INP
Assicurazione contro gli infortuni professionali IP
I collaboratori pensionati che continuano a lavorare sono assicurati dal datore di lavoro contro gli infortuni professionali.
Assicurazione contro gli infortuni non professionali INP
Il premio è a carico del collaboratore.
Con un grado di occupazione di almeno 8 ore settimanali:
la INP deve essere assicurata dal datore di lavoro.
Con un grado di occupazione inferiore a 8 ore settimanali:
è obbligatoria solo l’assicurazione IP.
il collaboratore deve assicurarsi privatamente contro gli infortuni non professionali tramite la propria assicurazione malattia.
Cassa pensioni – previdenza professionale
Dopo l’età di riferimento non sussiste più alcun obbligo legale di versare contributi alla cassa pensioni.
Il versamento dei contributi dipende:
dal regolamento della cassa pensioni e
dall’accordo tra datore di lavoro e collaboratore.
Nel programma di salario, la posizione 550 Previdenza professionale deve essere adeguata di conseguenza:
impostandola su Collaboratori non soggetti all’obbligo.